L’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
L’accesso in via “informale” consiste in una richiesta verbale all’ufficio competente esibendo un documento di identità.
L’accesso “formale” è necessario quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.
La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione.
L’esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e di riproduzione. E’ assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
La richiesta può essere presentata dai singoli cittadini.
A chi deve essere presentata
La richiesta deve essere presentata all’ufficio competente del comune.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata in modalità telematica attraverso questo portale.
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti di segreteria (se richiesti)
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.